Su La produzione La tecnologia Legge CFC La legge Haccp

 

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee

Regolamento (CE) n°2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono

Il 29 settembre 2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (L 244/1) del Parlamento Europeo il nuovo REGOLAMENTO EUROPEO sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono.
La pubblicazione del nuovo regolamento era attesa da tempo: infatti già dalla fine del '99 erano già state definite le linee generali della legge, ma alcuni punti, in particolare la tempistica di eliminazione degli HCFC, avevano richiesto ulteriori discussioni. 

Visto quanto può influire la legislazione sui programmi di lavoro dei produttori di impianti di refrigerazione e condizionamento, vale la pena esaminare, a grandi linee il nuovo regolamento:

  • Con il "Programma di eliminazione graduale" (Cap. II art. 3), si confermano i divieti di produzione di CFC, HALON, CCl4, Tricloroetano.

  • Per quanto riguarda gli HCFC la produzione (non la vendita nella CE, che vedremo poi diminuirà progressivamente fino a cessare completamente il 31-12-2025

  • Con il "Controllo dell'immissione sul mercato" (Cap. II art. 4), si vieta l'immissione sul mercato dei prodotti di cui al punto 1

  • Vengono poi fissate le quantità di HCFC (R22) che i produttori e gli importatori potranno immettere sul mercato comunitario, con la seguente scala di riduzione:

  • 1.1.2002: 85% del 2001 (Q.o.d.p. tonn- equivalenti)

  • 1.1.2003: 45% del 2001

  • 1.1.2004: 30% del 2001

  • 1.1.2008: 25% del 2001

  • 1.1.2010:  0% del 2001

  • Controllo dell'uso degli HCFC (cap. II art. 5): tralasciando le applicazioni extra-refirgerazione, l'uso di tali gas sarà vietato del 1.1.2001 per tutte le nuove applicazioni di refrigerazione e per grandi impianti ( con capacità di raffreddamento superiore a 100 KW) di condizionamento; per i condizionatori di potenza inferiore il divieto scatterà dal 30.06.2002, mentre per i sistemi di condizionamento e pompa di calore decorrerà dal 1.1.2004

  • Gli HCFC saranno comunque utilizzabili per la manutenzione degli impianti esistenti fino al 31.12.2009; dopo tale data e fino al 2015 si potranno utilizzare refrigeranti HCFC rigenerati.

  • Fughe di sostanze controllate (Cap. IV art. 17): per evitare fughe dovranno essere controllate annualmente tutte le apparecchiature che contengono più di 3 kg. di gas refrigerante.

  • Entrata in vigore del nuovo regolamento (Cap. VII art. 24), che abroga il precendente regolamento CE n° 3093/94: 1 ottobre 2000.

I nostri servizi

La nostra azienda propone diversi servizi a seconda delle necessità del cliente:

  • Controllo impianti.

 

  • Manutenzione ordinaria programmata da contratto, indispensabile per chi si certifica ISO 9000, è una soluzione ottimale anche per chi ha molto da fare e poco tempo da dedicare alle manutenzioni, infatti provvediamo regolarmente a fare l'assistenza ordinaria all'impianto nelle date prestabilite da contratto.

 

  • Preventivi per la sostituzione degli impianti.