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Ufficiale delle Comunità europee
 Regolamento
(CE) n°2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono 
 Il 29
settembre 2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (L 244/1) del
Parlamento Europeo il nuovo REGOLAMENTO EUROPEO sulle sostanze che riducono lo
strato d'ozono.La pubblicazione del nuovo
regolamento era attesa da tempo: infatti già dalla fine del '99 erano già
state definite le linee generali della legge, ma alcuni punti, in particolare la
tempistica di eliminazione degli HCFC, avevano richiesto ulteriori discussioni.
 Visto
quanto può influire la legislazione sui programmi di lavoro dei produttori di
impianti di refrigerazione e condizionamento, vale la pena esaminare, a grandi
linee il nuovo regolamento:
 
  
    Con il
    "Programma di eliminazione graduale" (Cap. II art. 3), si
    confermano i divieti di produzione di CFC, HALON, CCl4, Tricloroetano.
    Per
    quanto riguarda gli HCFC la produzione (non la vendita nella CE, che vedremo
    poi diminuirà progressivamente fino a cessare completamente il 31-12-2025
    Con il
    "Controllo dell'immissione sul mercato" (Cap. II art. 4), si vieta
    l'immissione sul mercato dei prodotti di cui al punto 1
    Vengono
    poi fissate le quantità di HCFC (R22) che i produttori e gli importatori
    potranno immettere sul mercato comunitario, con la seguente scala di
    riduzione:
    1.1.2002:
    85% del 2001 (Q.o.d.p. tonn- equivalenti)
    1.1.2003:
    45% del 2001
    1.1.2004:
    30% del 2001
    1.1.2008:
    25% del 2001
    1.1.2010: 
    0% del 2001
    Controllo
    dell'uso degli HCFC (cap. II art. 5): tralasciando le applicazioni
    extra-refirgerazione, l'uso di tali gas sarà vietato del 1.1.2001 per tutte
    le nuove applicazioni di refrigerazione e per grandi impianti ( con
    capacità di raffreddamento superiore a 100 KW) di condizionamento; per i
    condizionatori di potenza inferiore il divieto scatterà dal 30.06.2002,
    mentre per i sistemi di condizionamento e pompa di calore decorrerà dal
    1.1.2004
    Gli
    HCFC saranno comunque utilizzabili per la manutenzione degli impianti
    esistenti fino al 31.12.2009; dopo tale data e fino al 2015 si potranno
    utilizzare refrigeranti HCFC rigenerati.
    Fughe
    di sostanze controllate (Cap. IV art. 17): per evitare fughe dovranno essere
    controllate annualmente tutte le apparecchiature che contengono più di 3
    kg. di gas refrigerante.
    Entrata
    in vigore del nuovo regolamento (Cap. VII art. 24), che abroga il
    precendente regolamento CE n° 3093/94: 1 ottobre 2000. 
 I
nostri servizi 
 La nostra
azienda propone diversi servizi a seconda delle necessità del cliente:  
 
  Manutenzione
      ordinaria programmata 
      da contratto, indispensabile per chi si certifica ISO 9000, è una
      soluzione ottimale anche per chi ha molto da fare e poco tempo da dedicare
      alle manutenzioni, infatti provvediamo regolarmente a fare l'assistenza
      ordinaria all'impianto nelle date prestabilite da contratto.  
  
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